GARANZIA GLOBALE

Art. 1O – Oggetto dell’assicurazione
Nei casi di:

  • ricovero reso necessario da malattia o infortunio;
  • intervento chirurgico terapeutico senza ricovero reso necessario da malattia o infortunio;
  • day surgery
  • parto o aborto terapeutico.

AXA rimborsa le spese sostenute

  • dall’ Assicurato,

A) durante il ricovero o l’intervento chirurgico senza ricovero per:

  1. onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento);
  2. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici;
  3. rette di degenza;
  4. rette per vitto e pernottamento nell’istituto di cura di un accompagnatore, con il limite di € 52,00 giornaliere e con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo e per nucleo;
  5. prestazioni di cui ai punti precedenti relative al ricovero del donatore per il prelievo, trasporto di organi o parti di essi se l’Assicurato è ricevente, oppure sostenute per l’espianto di organi o parti di essi se l’Assicurato è donatore vivente;
  6. Assistenza infermieristica ospedaliera facoltativa durante il ricovero in Istituto di Cura per un periodo massimo di 30 giorni per ciascun ricovero e di 60 giorni per anno assicurativo, e fino alla concorrenza dell’importo di €. 100,00 giornaliere. Quanto precede è vincolato alla dimostrazione che l’assistenza infermieristica ospedaliera sia stata effettuata da personale identificato in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale.

In caso di parto indennizzabile a termini di polizza AXA rimborsa fino a concorrenza di € 26.000,00 le spese per:

  • interventi chirurgici, trattamenti terapeutici e visite mediche specialistiche, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di ricovero ai neonati nei primi 100 giorni di vita rese necessarie da malattia anche congenita e/o da malformazioni, difetti fisici o da infortunio;
  • interventi chirurgici sul feto.

B) prima e dopo il ricovero o l’intervento chirurgico senza ricovero per:

  • 1. esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 120 giorni precedenti all’inizio del ricovero o alla data dell’intervento chirurgico senza ricovero purché inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il successivo ricovero o intervento chirurgico;
  • 2. esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), prestazioni mediche, chirurgiche, prestazioni infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data dell’intervento chirurgico senza ricovero purché inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il ricovero o intervento chirurgico e fino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo per nucleo di € 15.000,00;
  • 3. l’acquisto o il noleggio, fino ad un massimo di € 520,00 per persona e per anno assicurativo, effettuati nei 120 giorni successivi al ricovero o alla data dell’intervento chirurgico senza ricovero, purché inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il ricovero o intervento chirurgico:
    • dei seguenti apparecchi ortopedici: stampelle, carrozzine, corsetti, tutori, materasso antidecubito e letto ortopedico;
    • di apparecchi protesici (comprese le protesi acustiche, comunque esclusi occhiali e lenti a contatto);
    • di apparecchiature terapeutiche.
  • 4. il trasporto dell’Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, fino alla concorrenza di un massimale di 10.000,00 € per anno assicurativo e per nucleo, per il:
    • tragitto fino al pronto soccorso o all’istituto di cura in caso di ricovero o di day hospital e day surgery;
    • trasferimento da un istituto di cura ad un altro;
    • rientro al domicilio al momento della dimissione.

C) in caso di infortunio o di malattia dell’Assicurato che rendano necessari trattamenti terapeutici in Day hospital o in day surgery: 

le spese sostenute durante la degenza per:

    1. accertamenti diagnostici;
    2. assistenza medica e infermieristica;
    3. trattamenti fisioterapici e rieducativi;
    4. medicinali nonché trattamenti terapeutici per neoplasie;
    5. retta di degenza;

in caso di intervento chirurgico in Day Hospital o in day surgery vale quanto previsto dalla lettera A) per l’intervento chirurgico senza ricovero;
Nei casi di ricovero indennizzabile a termini di polizza, è prevista, nei termini seguenti, una
D) Indennità Sostitutiva

Qualora l’Assicurato non abbia richiesto ad AXA alcun rimborso relativo a spese di cui al punto A) e C), AXA corrisponde, per ogni giorno di ricovero e/o day surgery, un’Indennità Sostitutiva di € 200,00 con il massimo di 90 giorni per persona e per anno assicurativo, ovvero l’indennità sostitutiva verrà liquidata anche in presenza di richiesta di rimborso relativa a pre e post ricovero; fermo restando i limiti di indennizzo previsti successivamente.
Tale indennità è ridotta al 50% in caso di day hospital.
Il primo e l’ultimo giorno di ricovero sono considerati una sola giornata.
In caso di parto viene corrisposta un’unica Indennità Sostitutiva per ogni giorno di ricovero della sola puerpera, indipendentemente dal ricovero di uno o più neonati.
Si precisa inoltre che la corresponsione dell’indennità sostitutiva, per coloro che hanno una età compiuta inferiore ai 15 anni, verrà ridotta a €60,00 fermo restando l’efficacia temporale prevista.

Per l’insieme delle prestazioni garantite dal presente Art. 10 – “Oggetto dell’assicurazione” – il massimale garantito è quello corrispondente alla scheda di adesione fermo quanto previsto dall’articolo 16 “Limite di età”
Sono operanti peraltro, i seguenti limiti di indennizzo per persona e per patologia:

    • € 3000,00 per parto senza taglio cesareo (compreso quello fisiologico avvenuto a domicilio);
    • € 8000,00 per parto con taglio cesareo, l’aborto terapeutico;
    • € 1500,00 per blefarocalasi.
Le prestazioni complementari
Art. 11 – Alta specializzazione 

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo e per nucleo di € 3.000,00 le spese per prestazioni sanitarie rese necessarie da malattia, infortunio, follow up senza limitazione del periodo temporale qui di seguito espressamente elencate:

  1. 1. Angiografia; Ectomografia vascolare (Doppler – Eco Color Doppler); Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.); Scintigrafia; Tomografia Assiale Computerizzata (T.A.C.); Ecocardiografia; Ecocardiodoppler; Elettrocardiogramma dinamico (Holter); Mineralogia Ossea Computerizzata (M.O.C.); Test Ergometrico; EEG Mapping; Laparoscopia, Rettoscopia, Esofago gastroduodenoscopia, Pancolonscopia (anche se accompagnate da prelievo bioptico); monitoraggio pressione arteriosa 24 ore; Ecocardiogramma mono/bilaterale più color doppler; Fluoroangiografia oculare; Elettromiografia (EMG); Broncoscopia; Cistoscopia; Studio Urodinamico; Eco Transrettale compresa sedazione; Tomografia a emissione di positroni (PET), Biopsia Osteo-midollare (con o senza sedazione), Biopsia eco-guidata, Agobiopsia ecoguidata e Agoaspirato.
  2. 2. terapie ambulatoriali rese necessarie da neoplasie.

Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza dell’80% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato con il minimo di € 60,00 per ogni serie di accertamenti diagnostici o per ogni ciclo di trattamenti risalenti ad una unica prescrizione medica.

Qualora l’Assicurato si rivolga ad un istituto di cura o centro diagnostico convenzionato, il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza dell’80% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato con il minimo di € 25,00 per ogni serie di accertamenti diagnostici o per ogni ciclo di trattamenti risalenti ad una unica prescrizione medica.

Le prestazioni accessorie
Art. 12 – Rimborso spese mediche da infortunio 

In caso di infortunio dell’Assicurato indennizzabile a termini di polizza o in caso di traumi/lesioni a legamenti o tendini, comprovato da referto di pronto soccorso o da centro medico autorizzato all’accertamento diagnostico, che non comporti ricovero, AXA rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo e per nucleo di € 6.000,00 le spese per:

  1. trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura e da qui al suo domicilio;
  2. accertamenti diagnostici di laboratorio e strumentali;
  3. onorari per prestazioni mediche ed infermieristiche;
  4. trattamenti fisioterapici e rieducativi;
  5. cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);

inerenti all’infortunio occorso o al trauma/lesione a legamenti o tendini occorsi e purché effettuate nei 120 giorni successivi alla data dell’evento. In caso l’Assicurato riporti frattura ossea radiograficamente accertata, Axa risponderà a tale titolo con rinuncia di fornire referto di pronto soccorso o centro medico autorizzato all’accertamento diagnostico. 

Art. 13 – Indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero 

In caso di convalescenza domiciliare successiva ad un ricovero dovuto ad un infortunio e/o malattia, escluso il parto senza taglio cesareo o aborto terapeutico, AXA corrisponde l’indennità giornaliera di € 100,00, per ogni giorno di convalescenza domiciliare (in ogni caso prescritta e documentata dal medico curante ivi compreso il certificato di malattia INPS anche in assenza della dicitura post convalescenza), con il massimo di:

  • un numero di giorni pari a quelli del ricovero, comunque col massimo di 15 giorni, in caso di ricovero senza intervento chirurgico;
  • un numero di giorni pari a 4 volte quelli del ricovero, comunque col massimo di 30 giorni, in caso di ricovero con intervento chirurgico terapeutico;
  • 30 giorni, se il ricovero ha avuto una durata pari o superiore a 15 giorni.

Fermo restando quanto precedentemente espresso, in qualsiasi caso la prestazione è limitata ad un periodo temporale annuo massimo di 90 giorni per ciascun Assicurato per più ricoveri avvenuti nell’anno. 

Il periodo di convalescenza decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del ricovero in istituto di cura. 
Questa prestazione è operante anche in caso di ricovero avvenuto in regime di day hospital e/o day surgery. 
Si prende atto tra le Parti che l’indennità giornaliera stabilita sarà ridotta del 50% per Assicurati con età compiuta inferiore a 16 anni e superiore a 75 anni. 
L’indennità verrà riconosciuta totalmente se l’Assicurato con età superiore a 75 anni risulti esercitare ancora l’attività professionale.

Le limitazioni

Art. 14 – Decorrenza della garanzia – Termini di aspettativa
Fermo quanto previsto dall’Art. 3 – “Pagamento del premio” la garanzia è valida dalle ore 24:

    • del giorno di effetto dell’assicurazione, per gli infortuni:
    • del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione, per le malattie;
    • del 120° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione, per le conseguenze di stati patologici, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione, dichiarati dall’Assicurato, previa sottoscrizione del questionario anamnestico, ed accettati da AXA;
    • del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le varici e per il parto.

    Per le malattie dipendenti da gravidanza e per l’aborto terapeutico, la garanzia è operante con il termine di aspettativa di 60 giorni, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione.

    Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione o in prosecuzione di altra con la medesima Società senza soluzione di continuità – riguardante gli stessi Assicurati, gli anzidetti termini operano:

    • dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza precedente, per i massimali da quest’ultima risultanti;
    • dal giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme da quest’ultima previste.

Art. 16 – Limite di età 
Le prestazioni previste contrattualmente sono operanti senza limiti di età.

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono confermate con le seguenti modifiche in base all’età dell’assicurato, fermo restando che saranno applicate le condizioni di garanzia e di franchigia previsti in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di rinnovo della garanzia.

    • Per gli assicurati con età pari o superiore a 70 anni, le prestazioni previste all’articolo 10 saranno corrisposte con applicazione per ogni sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di 500,00 massimo 3.000,00. Qualora l’Assicurato non abbia richiesto ad AXA alcun rimborso relativo a spese di cui ai punti A) e C), AXA corrisponde la garanzia Indennità sostitutiva e quanto previsto alla lettera b) per le prestazioni prima e dopo il ricovero;
    • per gli assicurati con età pari o superiore a 70 anni il limite temporale delle rette di degenze, di cui all’art.10) deve ritenersi ridotto a 60 giorni, per persona e per anno assicurativo.

Limitatamente alla cataratta bilaterale, se il secondo intervento è effettuato nei 30 gg. successivi al primo il sinistro verrà considerato un unico evento applicando una sola franchigia. 

Art. 18 – Estensione territoriale

L’assicurazione vale per il mondo intero.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo, disponibile presso gli uffici della Commercianti Mutua Ospedaliera e presso le Associazioni Commercianti della Provincia di Varese.

Si raccomanda agli iscritti di effettuare il versamento delle quote fissate entro e non oltre il 31 Gennaio 2024 allo scopo di non perdere il diritto alla continuazione dell’assistenza.

I seguenti dati rappresentano semplicemente i punti salienti della Copertura assicurativa e non costituiscono quindi in alcun modo elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la polizza assicurativa.

N.B.: LA CATEGORIA “GARANZIA GLOBALE ” E’ SOTTOSCRIVIBILE SOLTANTO IN AGGIUNTA ALLA MUTUALITA’ “A”